COSA FARE SE HAI ASSISTITO AD UN ABBANDONO O A UN MALTRATTAMENTO?

foto abbandono o maltrattamento



La legge 281/91 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo che cosa recita: “Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione”.

Più recentemente il nuovo articolo 727 del codice penale (Maltrattamento di animali) ha ulteriormente inasprito le sanzioni, considerando l’abbandono come reato di maltrattamento, e prevede supermulte da 2 milioni a 10 milioni di lire.

L’articolo 727 del Codice Penale è probabilmente la norma più importante per prevenire e reprimere i maltrattamenti nei confronti degli animali. La legge punisce chi:

a) incrudelisce verso animali senza necessità;

b) li sottopone a strazio o sevizie;

c) li sottopone a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche;

d) li adopera in giochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche;

e) li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura

f) abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività.

La legge prevede che la pena sia aumentata se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, se causa la morte dell’animale o se il reato viene commesso nell’ambito del traffico di animali, nel loro commercio, trasporto, allevamento, mattazione o in uno spettacolo di animali. In tutti questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento.

Per far si che i colpevoli siano puniti è necessario che un giudice venga a conoscenza dei fatti. Il che avviene mediante esposto/denuncia.

Quindi il singolo cittadino che ha assistito ad un episodio di maltrattamento può sporgere direttamente denuncia ai Polizia di Stato, Carabinieri, Corpo forestale dello Stato, ed allo stesso modo quando le Forze dell’Ordine assistono ad un maltrattamento devono direttamente denunciare il responsabile o fare, se necessario, le dovute indagini per individuarlo.

E’ bene inviare, per conoscenza, l’esposto/denuncia alla sede ENPA più vicina.

Uccisione o danneggiamento di animale altrui (Art.638 C.P.)

Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire seicentomila. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede di ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.

L’articolo 638 del Codice Penale prevede una sanzione specifica se il danneggiamento o l’uccisione si compie a danni di animali di proprietà. Diciamo subito che per stabilire la proprietà di un animale quando non vi siano certificazioni, fatture d’acquisto o altri dati, l’animale si può considerare di proprietà della persona che se ne prende cura, ossia lo alimenta e lo segue. Questo concetto non si può comunque estendere all’infinito ed in particolare nel caso di persone che si occupino di colonie di gatti randagi.

Per questo reato si procede a querela di parte, cioè il proprietario degli animali deve sporgere querela nei confronti del responsabile. Questo può essere fatto semplicemente recandosi alla competente Stazione Carabinieri o Commissariato di P.S. o rivolgendosi ad un proprio legale di fiducia (consigliabile in quanto la querela scritta da un legale è sicuramente meglio redatta e maggiormente circostanziata).

Per denunciare un caso di avvelenamento di animali domestici, randagi o selvatici si deve compilare un foglio, in carta semplice, da inviare alle forze dell’ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Corpo forestale dello Stato) sul quale vanno indicati gli estremi del fatto rilevati e i vostri dati di riconoscimento.

E’ bene inviare, per conoscenza, l’esposto/denuncia alla sede ENPA più vicina.

E’ utile, in via preventiva, affiggere nella zona interessata degli avvisi fotocopiati

Si ringrazia l’ENPA per averci permesso di riprendere questa parte dal sito nazionale: www.enpa.it

Numero Verde contro i maltrattamenti

IL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE d’intesa con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio mette a disposizione del cittadino il NUMERO VERDE 800-253608 per segnalare emergenze legate ad abbandoni o maltrattamenti di animali.

L’intervento del Comando dei Carabinieri può essere sollecitato anche attraverso e-mail: cctass@carabinieri.it, anche allegando un eventuale documentazione fotografica. I cittadini saranno periodicamente aggiornati sull’andamento delle loro segnalazioni.

numero verde segnalazione